IVA sui servizi elettronici, e-book, video, app, software per fornitori extra-UE

Per le aziende non appartenenti all'Unione Europea che forniscono servizi digitali (software, servizi server, film online, musica, e-book, app per telefoni ecc.) ai consumatori dell'Unione Europea, si applicano regole specifiche per l'imponibilità e la dichiarazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Questo adempimento è noto come IVA sui servizi elettronici (VoES).

 

Vedi quali cambiamenti sono stati apportati nel 2015 per i fornitori UE di servizi B2C elettronici, di trasmissione e di telecomunicazioni.

 

Di seguito viene illustrato il potenziale impatto in termini di obblighi IVA, insieme ad alcune soluzioni per ridurre e gestire tale complessità.

Cosa si intende per servizi elettronici ai fini IVA

Qualsiasi servizio fornito in forma digitale è considerato un servizio elettronico all'interno dell'UE. Tra questi servizi rientrano:

 

  • Server per siti web e archiviazione dati (se i server si trovano all'interno dell'UE si applicano regole specifiche)
  • Abbonamenti a giochi online, giornali o altre pubblicazioni, ecc.
  • Download a pagamento di libri, musica o video
  • App (applicazioni) per telefoni o tablet, suonerie ecc. a pagamento

IVA sui servizi elettronici: come funziona il regime One-Stop Shop

Le aziende extra-UE che forniscono i servizi digitali sopra elencati ai consumatori locali devono conformarsi al regime IVA dell'UE. In origine, questo richiedeva la registrazione fiscale in ogni paese europeo in cui venivano effettuate vendite, oltre alla gestione delle relative dichiarazioni e dei versamenti IVA periodici.

Dal 2003 il sistema è stato semplificato. Le aziende extra-UE possono infatti registrarsi presso un’unica autorità fiscale europea e centralizzare la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell’IVA. Tra le informazioni trasmesse vi sono il paese di ciascun cliente e l’aliquota IVA nazionale applicata; l’amministrazione fiscale competente si occupa poi di suddividere gli importi tra gli altri paesi interessati.

Per le imprese UE era prevista una soluzione analoga dal 2015.

Strategie IVA tramite una filiale in UE

Molte grandi aziende extra-UE hanno optato per la costituzione di società locali in un paese UE, utilizzando tali entità per stipulare contratti direttamente con i consumatori europei.


Questa soluzione garantiva vantaggi IVA significativi poiché, almeno fino al 2015, la filiale era soggetta unicamente all’aliquota IVA vigente nel paese in cui era stabilita territorialmente. Sulla questa base, molte aziende (ad esempio Amazon) hanno scelto di stabilire le proprie filiali europee in Lussemburgo, che ha l'aliquota IVA più bassa dell'UE, il 15% (3% sugli e-book).

Accordi di agenzia per evitare l'IVA europea

Sempre più aziende extra-UE ricorrono ad accordi di agenzia con distributori locali per evitare l’onere dell’applicazione e della gestione dell’IVA. Questa soluzione è perfettamente legale e trasferisce l'onere della conformità fiscale in capo al distributore.

Norvegia e Svizzera

Anche se non fanno parte dell'UE, Norvegia e Svizzera adottano sistemi IVA simili. Entrambi i paesi ora richiedono alle aziende straniere non residenti di applicare le loro aliquote IVA locali. Le aziende devono registrarsi ai fini IVA presso le autorità locali e provvedere alle dichiarazioni e ai versamenti secondo modalità analoghe a quelle previste per i fornitori residenti di servizi elettronici.

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