Importazioni soggette a IVA
Ai fini dell'IVA e per le dogane dell'Unione europea, l'introduzione di merci nell'UE per la prima volta, da un altro paese extra-UE, è definita importazione. Generalmente, il paese di arrivo cercherà di applicare la sua aliquota IVA standard (ad esempio, la Germania applica il 19%) sull'operazione di importazione. L'ammontare deve essere versato prima dello sdoganamento della merce. Le merci sono quindi immesse in "libera pratica" e possono essere immagazzinate e vendute o inviate in un altro paese dell'UE.
Le cessioni intracomunitarie sono esenti da IVA
Se l'azienda vende o movimenta merci da un paese UE a un altro, non va addebitata l'IVA. Questa semplificazione del sistema IVA dell'Unione europea è stata introdotta con le riforme del mercato unico del 1993. È comunque necessario soddisfare una serie di criteri importanti:
- Entrambe le parti della transazione devono avere un numero di partita IVA valido.
- È necessario verificare la partita IVA del cliente estero con il sistema VIES predisposto dall'Unione europea.
- Sulla fattura di vendita è necessario indicare il numero di partita IVA del cliente.
- È obbligatorio possedere documentazione (es. documenti di trasporto) comprovante lo spostamento delle merci oltre il confine.
- Le merci lasciano quindi il paese entro un periodo di tempo stabilito, solitamente tre mesi.
Se queste condizioni non vengono rispettate e successivamente si verificano delle irregolarità, le autorità fiscali potrebbero ritenere l'azienda responsabile per l'IVA mancante. Se il cliente dell'azienda non ha un numero di partita IVA valido, o se l'azienda vende a consumatori privati, è obbligatorio applicare l'aliquota IVA del paese di spedizione.